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Slalom giudiziario per gli sconti obbligatori

Francesco Cavallaro
Francesco Cavallaro
Slalom giudiziario per gli sconti obbligatori


Quando la coperta è troppo corta è normale che ciascuno cerchi di tirarla dalla sua parte: così cercano di fare sia diverse regioni, che attraverso interpretazioni talora capziose si sforzano di applicare gli sconti con modalità che vanno al di là della previsione della legge, sia talune organizzazioni dei titolari di farmacia che, al contrario, cercano di ridimensionarne l’incisività.

Ne derivano molteplici vertenze giudiziarie che, se vi fosse un tavolo dove la parte pubblica e quella privata potessero confrontarsi serenamente, magari con l’aiuto di un arbitro autorevole e neutrale perché disinteressato, potrebbero risultare superflue.

Un buon esempio di una di tali vertenze, per fortuna ormai conclusa, è quella che ha riguardato la definizione della base di calcolo per l’applicazione della trattenuta dell’1,4% a carico delle farmacie temporaneamente introdotta da una legge del 2009 per far fronte alle spese rese necessarie dal terremoto abruzzese.

Alcune regioni hanno ritenuto di poter applicare tale sconto ricomprendendo l’iva, che pure costituisce una mera partita di giro e non può perciò stesso concorrere a determinare la quota di spettanza dei farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico dei medicinali.

Prima il TAR Puglia, con la sentenza n. 3868/2010, poi il TAR Campania, con la sentenza n. 3982/2011, ed infine il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4688/2011, hanno ritenuto che “a fronte di una disposizione di legge di non agevole lettura e di non pregevole fattura, come non di rado accade nella legislazione economica più recente”, l’interpretazione secondo la quale l’iva va esclusa dalla base di riferimento dello sconto “appare la più conforme tanto al dato letterale quanto sul piano della logica e del sistema normativo più in generale”, e ciò sia in considerazione della prassi normativa precedente sia tenendo conto della natura dell’iva “quale imposta sui consumi neutrali nei passaggi intermedi e destinata a gravare sul solo consumatore finale”.

In senso diametralmente opposto va ricordato come secondo un orientamento dei titolari di farmacia siciliani lo sconto obbligatorio avrebbe dovuto essere calcolato al netto delle quote di partecipazione corrisposte dai cittadini, che possono essere significative nei casi in cui l’utente scelga di pagare la differenza tra la specialità indicata dal medico ed il generico considerato equivalente.

La tesi trascura il fatto che lo sconto deve trovare applicazione indipendentemente dal fatto che il rimborso da parte del SSN sia solo parziale dal momento che il prezzo viene corrisposto per intero.

Altra vicenda è quella che riguarda l’ “ulteriore” sconto previsto dalla manovra finanziaria del 2010, che diverse regioni pretendono di applicare anche all’ossigeno ed ai medicinali equivalenti, malgrado l’esclusione prevista per tali categorie di farmaci da una legge del 2003 mai espressamente derogata da norme successive.

La questione è stata portata all’esame di parecchi TAR e per il momento si è espresso solamente il TAR della Lombardia, con la sentenza n. 3199 del 16.12.2011, che ha respinto il ricorso.

Secondo tale sentenza le ragioni fatte valere dai ricorrenti erano conformi al dato letterale della originaria versione dell’art. 11, comma 6 del DL 78/2010 e l’interpretazione del Ministero dell’Economia e dell’AIFA stravolgeva il dato letterale della norma; tuttavia per effetto delle modifiche introdotte dal DL 225/2010 lo sconto dell’1,82% deve essere ritenuto ulteriore a quelli già previsti dalle normative vigenti, senza prevedere più alcuna salvezza per i farmaci che in precedenza ne erano esonerati (ossigeno e medicinali equivalenti).

Sarà interessante conoscere le decisioni dei TAR delle altre regioni.


Francesco Cavallaro

Nato a Roma nel 1943, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma nel 1965. È avvocato dal 1969 (albo degli avvocati di Milano) e svolge l’attività professionale occupandosi principalmente degli aspetti giuridici della produzione e della distribuzione dei medicinali. Dal 1970 al 1980 ha curato la redazione di una rivista giuridica specializzata nel settore. Insieme con l’avv. Claudio Duchi ha pubblicato due raccolte di leggi in materia farmaceutica e, sempre con l’avv. Claudio Duchi, il commentario “Il riordino del settore farmaceutico”(Pirola, 1991). Ha partecipato a iniziative di formazione per laureati presso le Università di Milano e di Palermo.
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