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Solo la Legge può stabilire come debbono essere venduti i medicinali

Claudio Duchi
Claudio Duchi
Solo la Legge può stabilire come debbono essere venduti i medicinali


Un comune ligure si era accordato con la Asl competente per territorio per stipulare una convenzione secondo la quale si sarebbe fatto carico dei costi dei farmaci di fascia C da fornire ai residenti non abbienti  esclusivamente per il tramite della farmacia interna dell’ospedale cittadino, ove i fruitori del servizio si sarebbero dovuti recare presentando i relativi buoni per ritirare i medicinali.

Questa iniziativa ha determinato la reazione di tutte le farmacie private presenti sul territorio comunale nonché della loro associazione sindacale che hanno impugnato avanti al TAR Liguria la relativa deliberazione del Direttore generale della Asl.

Con la sentenza  n. 929/2011 depositata il 15.6.2011 il TAR ha accolto il ricorso affermando alcuni principi che, benché non certo nuovi, meritano la nostra attenzione.

Va osservato che la vicenda, come è intuitivo, rivestiva un’importanza soprattutto di principio, poiché la diluizione su tutte le farmacie private del comune, assai numerose, del mancato guadagno conseguente alla fornitura dei farmaci di fascia C ai non abbienti da parte della farmacia dell’ospedale rendeva il danno economico certamente sopportabile.

La reazione, perciò, è stata indotta dalla necessità di affermare il principio che il sistema di distribuzione dei medicinali alla popolazione è regolato per legge, e la legge  prevede che l’utente possa scegliere la farmacia presso cui servirsi senza essere obbligato a rivolgersi a quella che gli viene imposta.

Come è noto, il ruolo esclusivo delle farmacie aperte sul territorio nella vendita dei medicinali al pubblico è stato via via  eroso nel corso degli anni sia attraverso la distribuzione diretta di taluni farmaci da parte dell’Amministrazione ad utenti in condizioni particolari, sia attraverso le aperture realizzate dal cosiddetto decreto Bersani ed è rispetto a questa continua erosione che si è manifestata la reazione dei titolari di farmacie private del comune e della loro associazione sindacale diretta  ad affermare un principio fondamentale che è stato puntualmente riconosciuto dal TAR Liguria: il sistema di vendita dei medicinali al pubblico viene stabilito nel nostro ordinamento esclusivamente per legge ed anche le deroghe a tale sistema debbono essere espressamente previste da fonti normative primarie e non già, come invece si pretendeva nel caso in esame, attraverso  semplici provvedimenti amministrativi e convenzioni tra enti pubblici.

Contro questo ordine di considerazioni l’Amministrazione resistente in giudizio ha opposto considerazioni di carattere sociologico più che giuridico che sono state respinte perché pretendevano di sostituire una valutazione di opportunità ad una valutazione giuridica in senso proprio.

Nella motivazione della sentenza si legge che proprio  il cosiddetto decreto Bersani,  poi convertito nella L. n. 248/2006,  che pure ha portato anche fuori della farmacia, negli esercizi commerciali di vicinato, la vendita di farmaci da banco, afferma il principio contrario alla tesi dell’Amministrazione che a tale norma aveva fatto riferimento: è pur vero che la vendita dei farmaci da banco negli esercizi commerciali di vicinato ha costituito un vulnus alla esclusività della distribuzione in farmacia dei farmaci,  ma si è trattato comunque di una deroga al sistema che è stata espressa da una legge e non già da un semplice provvedimento amministrativo.

L’importanza della riaffermazione di questo principio da parte del TAR Liguria sta nel fatto di bloccare iniziative, analoghe a quella di cui si tratta od anche diverse, che comunque pretendessero, magari sulla base di valutazioni in senso lato sociologiche, di superare il sistema normativo attraverso semplici provvedimenti amministrativi o convenzioni tra diversi soggetti pubblici.

Tutto ciò non è possibile ed è confortante  che il giudice amministrativo, come noto in genere non proprio disponibile verso le ragioni dei farmacisti, si sia espresso al riguardo con la massima chiarezza.

 


Claudio Duchi

Nato a Cremona nel 1946, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pavia nel 1969. È avvocato dal 1975 (albo degli avvocati di Pavia) ed ha esercitato l’attività forense occupandosi principalmente di diritto sanitario e delle farmacie, anche quale redattore di riviste giuridiche specializzate. È autore di alcune monografie e di numerosi contributi, tra cui “Titolarità e gestione della farmacia privata” (Utet Periodici Scientifici, 1990), “Il riordino del settore farmaceutico” (Pirola Editore, 1991, con Francesco Cavallaro) e, da ultimo, “I reati del farmacista” (Editoriale Giornalidea, 2000). Relatore in numerosi convegni e corsi ECM destinati al settore farmaceutico, collabora stabilmente con la rivista Farmamese.
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