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Trasferimento in nuovi locali per la “farmacia di servizi”

Quintino Lombardo
Quintino Lombardo
Trasferimento in nuovi locali per la “farmacia di servizi”


Com’è noto, il titolare della farmacia che intenda trasferire l’esercizio in nuovi locali deve confrontarsi con le specifiche previsioni normative dell’art. 1 della legge n. 475/1968, come novellato dall’art. 1 della legge n. 362/1991, e dell’art. 13 del DPR n. 1275/1971. Se è in questione il trasferimento di una sede urbana – diverse le conclusioni se la farmacia è rurale – sono due le prescrizioni a carattere vincolante: il nuovo locale deve essere ubicato all’interno della sede farmaceutica e deve rispettare la distanza di almeno 200 metri dalle farmacie più vicine. A esse si aggiunge una prescrizione sottoposta a valutazione discrezionale: la nuova ubicazione deve “soddisfare le esigenze degli abitanti della zona”.

Per giurisprudenza da tempo consolidata, tuttavia, quando si discute dell’autorizzazione al trasferimento dei locali di una farmacia urbana, la discrezionalità attribuita alla p. A. è estremamente ridotta e deve limitarsi alla verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento all’idoneità sanitaria dei locali e al limite delle distanze.

Per le “esigenze degli abitanti della zona” vale una presunzione di pari idoneità di tutte le localizzazioni all’interno della sede, anche di quelle più periferiche, con l’idea che il titolare della farmacia, in linea di principio, saprà scegliere al meglio per il servizio della popolazione, salvo casi specifici ed eccezionali che potranno giustificare il diniego ma che dovranno essere motivate in concreto.

La discrezionalità amministrativa non si estende ad alcun apprezzamento delle ragioni sottese alla scelta imprenditoriale, limitandosi solamente a verificare l’inesistenza di cause ostative al rilascio dell’autorizzazione medesima (ex multis Consiglio di Stato, sentenze n. 5993/2011, n. 3210/2012, n. 5480/2014). L’autorizzazione della pubblica autorità è così per lo più qualificata come provvedimento rivolto alla rimozione di un limite imposto dalla legge all’esercizio di un diritto e per questo, più tecnicamente, si parla di interesse legittimo pretensivo.

Per queste ragioni potrebbe essere negata l’autorizzazione al trasferimento quando un determinato ambito del territorio comunale, considerate le particolari e concrete condizioni urbanistiche, rimanesse privo del servizio farmaceutico o se una parte significativa della popolazione vedesse peggiorato l’accesso al servizio. È invece illegittimo che ciò avvenga solo in base a rilievi astratti sull’asserita eccessiva concentrazione delle farmacie nella medesima via o sulla breve distanza tra le stesse, senza considerare la minima distanza tra i vecchi e i nuovi locali della farmacia richiedente, che in sostanza sembrano incidere poco sul lato funzionale dell’offerta del servizio.

La sentenza del TAR di Napoli n. 425 del 19 gennaio 2021 annulla il diniego al trasferimento dei locali richiesto da una farmacia innanzi tutto per queste considerazioni e quindi si inserisce coerentemente nell’alveo del filone giurisprudenziale di cui sopra.

La novità meritevole d’attenzione consiste nel fatto che, al di là dei parametri demografici e dell’ubicazione territoriale, i Giudici amministrativi includono tra le ragioni che avrebbero dovuto essere tenute presente nella valutazione delle “esigenze degli abitanti della zona” anche l’esplicito obiettivo di miglioramento e ampliamento dei servizi che la farmacia avrebbe voluto offrire in locali più ampi.

Secondo il TAR, dunque, appare meritevole di considerazione – e ha errato la p. A. a trascurarlo – l’obiettivo di trasferire l’esercizio farmaceutico da un locale molto angusto, con barriere architettoniche all’ingresso, verso un locale più grande e facilmente accessibile, nel quale la farmacia potrà offrire servizi professionali e sanitari che prima risultavano obiettivamente difficoltosi se non impossibili.

Il TAR osserva in proposito:

… che nulla di significativo è stato rilevato dall’amministrazione con riferimento alla evoluzione del servizio, prospettata da parte ricorrente, ovvero dall’acquisire le prestazioni di una moderna farmacia di servizi, quale avanzata articolazione del SSR. In proposito l ’amministrazione, qualificata tale prospettiva come un mero interesse privatistico-imprenditoriale, lo definisce recessivo rispetto all’interesse ad una corretta distribuzione sul territorio dell’assistenza farmaceutica, ed aggiunge che la farmacia potrà allargarsi, quando si libereranno locali contigui.

Siffatta argomentazione è frutto di una visione limitata del servizio farmaceutico e dell’interesse della popolazione, atteso che il miglioramento del servizio non può essere valutato come una mera espansione imprenditoriale di tipo privatistico, partecipando della natura e degli effetti del servizio pubblico …”

Insomma, l’ambizione di realizzare una “farmacia dei servizi” non è certo recessiva rispetto alle questioni di localizzazione territoriale e, ciò che più importa, s’inserisce in pieno nella logica del servizio pubblico. Un nuovo, più moderno e più ampio assetto dell’azienda farmacia che il titolare aspira a realizzare – tale da consentire l’erogazione dei nuovi servizi professionali e sanitari – è allora un aspetto fondamentale non trascurabile nella valutazione delle “esigenze degli abitanti della zona”.


Quintino Lombardo

Quintino Lombardo ha conseguito la laurea in Giurisprudenza cum laude presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma nel 1992, quale alunno borsista del Collegio Universitario “Lamaro Pozzani” della Federazione Nazionale dei Cavalieri del lavoro. È avvocato dal 1995 e da subito ha indirizzato la propria attività professionale nell’ambito del diritto delle farmacie, della sanità pubblica e privata, dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici. Nel 2003 è entrato in Cavallaro, Duchi, Lombardo, Cosmo – Studio Legale in Milano e Roma. Nel 2020, con l’avv. Paolo Franco e l’avv. Silvia Stefania Cosmo, ha fondato HWP Health Wealth Pharma – Franco Lombardo Cosmo - Studio Legale in Milano e Roma. È autore di numerosi interventi sulla stampa specializzata del settore farmaceutico. Ha pubblicato “La nuova farmacia del Decreto Monti – Guida alla riforma del servizio farmaceutico” (Tecniche Nuove, 2012), “Il passaggio della farmacia - Di padre in figlio e non solo” (Puntoeffe editore, 2010). Collabora stabilmente con la rivista iFARMA (iFARMA Editore – Gruppo Proedi, Milano).
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