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Una questione di competenza

Francesco Cavallaro
Francesco Cavallaro
Una questione di competenza


Secondo il TAR Basilicata la istituzione di nuove farmacie compete al consiglio e non alla giunta comunale.
La questione non è nuova poiché è stata più volte affrontata prima dell’entrata in vigore della legge 27/2012, quando ai comuni veniva richiesto di esprimere un parere sui provvedimenti (allora regionali) di revisione delle piante organiche delle farmacie e le opinioni circa l’organo competente ad esprimere tale parere erano molto divise; prevaleva l’opinione che dovesse provvedere la giunta comunale ma non mancavano decisioni in senso contrario.

La controversia ruotava intorno all’art. 42 del Testo unico enti locali (D.L.vo 267/2000) che attribuisce al consiglio comunale la competenza da adottare gli atti relativi ai piani territoriali ed urbanistici nonché all’organizzazione dei servizi pubblici.

Trattandosi (allora) solo dell’espressione di un parere la questione ha trovato soluzioni diverse.

La giurisprudenza più autorevole si è consolidata nell’affermare che il procedimento di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche rientra(va) tra gli atti di carattere programmatorio o pianificatorio (CdS n. 1438/2005; n. 5014/2007 e n. 846/2009), ma tale affermazione mirava a respingere i ricorsi con i quali veniva lamentata la mancata partecipazione dei singoli interessati e che quindi essi dovessero venir informati dell’avvio del procedimento, come previsto dall’art. 7 della legge n. 241/1990.

Il Consiglio di Stato, a differenza di alcuni Tar, non ha infatti mai ritenuto di dover affermare espressamente che stante la detta natura degli atti in questione, essi rientrassero nella competenza del consiglio anziché della giunta; può darsi che non ne abbia avuta l’occasione.

Si trattava tuttavia, e si tratta anche oggi, di una alternativa ineludibile: se la materia ha carattere pianificatorio la partecipazione degli interessati non è necessaria ma la competenza non può che essere del consiglio; diversamente può provvedere la giunta, ma è indispensabile la partecipazione degli interessati e quindi la comunicazione dell’avvio del procedimento.

In virtù della recente legge n. 27/2012 i provvedimenti biennali di istituzione di nuove farmacie, del tutto assimilabili alle revisioni delle piante organiche, non sono più di competenza delle regioni bensì dei comuni; la legge non precisa di quale organo comunale tra i tre possibili: consiglio, giunta o sindaco.

La questione è stata presa in esame dal TAR Basilicata con la sentenza n. 254 del 2.8.2012, secondo la quale “il servizio farmaceutico è un pubblico servizio ed il suo dimensionamento e, soprattutto, l’ubicazione delle sedi farmaceutiche rientrano nell’ambito della materia dell’organizzazione dei pubblici servizi “; di conseguenza “le relative decisioni spettano, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. e) D.L.vo n. 267/2000, al Consiglio Comunale, anche perché trattasi di scelte fondamentali attinenti alla vita sociale e civile di una comunità locale”.

Si tratta di una decisione impeccabile, che tuttavia contrasta con la prassi, poiché normalmente le decisioni in materia, con particolare riguardo a quelle che a norma di legge sono state adottate dai comuni nell’aprile di quest’anno, sono state invece espresse dalle giunte, evitando da una parte i formalismi della convocazione dei consigli, ma dall’altra perdendo l’occasione di dialettizzare con le minoranze, che avrebbero potuto offrire contributi non solo sterilmente critici.

Poiché le prime applicazioni della nuova legge sono state oggetto di numerosi ricorsi non occorrerà troppo tempo per sapere se le indicazioni del TAR Basilicata verranno confermate da altri tribunali e, quel che più conta, dal Consiglio di Stato.


Francesco Cavallaro

Nato a Roma nel 1943, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma nel 1965. È avvocato dal 1969 (albo degli avvocati di Milano) e svolge l’attività professionale occupandosi principalmente degli aspetti giuridici della produzione e della distribuzione dei medicinali. Dal 1970 al 1980 ha curato la redazione di una rivista giuridica specializzata nel settore. Insieme con l’avv. Claudio Duchi ha pubblicato due raccolte di leggi in materia farmaceutica e, sempre con l’avv. Claudio Duchi, il commentario “Il riordino del settore farmaceutico”(Pirola, 1991). Ha partecipato a iniziative di formazione per laureati presso le Università di Milano e di Palermo.
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