Come è ben noto, da parte di alcune Regioni il riconoscimento della titolarità è stato riservato, nonostante la partecipazione in forma associata, ai singoli farmacisti “pro-quota”, mentre da parte di altre Regioni il riconoscimento è avvenuto in capo alla neocostituita società fra i concorrenti vincitori e assegnatari della nuova sede farmaceutica.
Questa situazione ha originato l’ulteriore problema dell’incompatibilità prevista dalla legislazione di settore per cui il titolare individuale può essere titolare appunto di una sola farmacia mentre il farmacista socio di una società titolare di farmacia può esserlo di altre società.
Di qui è presto spiegato il problema dei concorrenti: se in una Regione l’assegnazione della farmacia avviene ai singoli farmacisti pro-quota non sarà possibile per loro ottenere una seconda farmacia in ragione dell’incompatibilità prevista dalla legislazione di settore, viceversa l’assegnazione della farmacia alla neocostituita società di farmacisti consentirà di avere ben due farmacie.
La confusione e la palese discriminazione che ne è seguita a causa dell’incertezza interpretativa delle norme di settore e in specie dell’art. 11 del noto decreto Monti del 2012 è nota agli addetti ai lavori e nell’agosto scorso la questione è stata posta all’esame dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato trattandosi di questione che investe materie e tematiche sensibili e trasversali quali la tutela della salute, da un lato, e la libertà di iniziativa economica e la tutela della concorrenza dall’altro.
Il Supremo Consesso è, in particolare,chiamato a rispondere ai seguenti quesiti:
- il concorrente in forma associata è da intendere “quale variante della titolarità in forma individuale” di modo che la titolarità è acquisita pro-quota dai singoli partecipanti che così non potrebbero avere una seconda sede secondo le regole sull’incompatibilità, oppure la fattispecie è da ascrivere al modello societario, consentendo alla neocostituita società di assumerne la titolarità con la possibilità per i singoli farmacisti di cumulare il possesso di più quote societarie e dunque di ottenere la seconda farmacia?
- Nel silenzio della normativa specifica – leggasi art. 11 D.L. Monti 2012 – la previsione che consentiva di partecipare al concorso in “non più” di due regioni o due province autonome, è da intendere come contenete una regola implicita di incompatibilità che vieta di cumulare le due sedi , dovendo per forza scegliere gli interessati di quale delle due avere la gestione?
In altre parole si è in attesa che il Consiglio di Stato ci dica:
- cosa si intenda per “gestione in forma associata”, se la dimensione associativa si esaurisce in una logica contrattuale; oppure se schiuda l’orizzonte ad una figura soggettiva autonoma rispetto al singolo e quanto questa risulti assimilabile all’istituto societario.
- se i partecipanti in gestione associata a due concorsi straordinari regionali possano mantenere entrambe le farmacie vinte a concorso oppure se debbano necessariamente rinunciare ad una delle due.
La soluzione ai predetti quesiti ha un’importanza assai notevole perché è auspicabile che finalmente ci possa essere una omogeneità ed equità di trattamento per i concorrenti – vincitori delle farmacie messe a concorso che, fino ad ora, è purtroppo mancata.