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Per l’esercizio abusivo della professione le sanzioni sono molto più severe

Francesco Cavallaro
Francesco Cavallaro
Per l’esercizio abusivo della professione le sanzioni sono molto più severe


Fino al 14 febbraio 2018 l’esercizio abusivo della professione era punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da € 103 ad € 516, cioè con pene che potevano risultare, nei casi meno gravi, decisamente miti, e che venivano applicate tanto ai diretti responsabili quanto a coloro che consentivano o favorivano tale esercizio, come ad esempio al dentista che avesse permesso all’odontotecnico di andare al di là delle sue competenze.

La nuova disposizione distingue tra due posizioni e prevede:

  • per chi eserciti abusivamente la professione la reclusione da sei mesi a tre anni, e la multa da € 10.000 ad € 50.000, il sequestro delle attrezzature nonché l’interdizione da uno a tre anni dalla professione da parte dell’Ordine o registro al quale sia eventualmente iscritto;
  • per chi abbia determinato o diretto l’esercizio abusivo della professione la reclusione da uno a cinque anni e la multa da € 15.000 ad € 75.000; non è invece prevista la interdizione dalla professione e tale asimmetria suscita perplessità, lasciando aperta la questione se la interdizione debba o non debba essere applicata, dato che in mancanza di una pena chiaramente stabilita (art. 1 del codice penale) nessuna sanzione è applicabile.

Su questo punto va tenuto presente che l’interdizione da una professione è una pena accessoria che può essere irrogata solamente da un giudice, ed è quindi singolare che ne venga prevista la irrogazione da parte dell’Ordine professionale, tanto più che tra le sanzioni disciplinari che possono venir inflitte dagli ordini (avvertimento, censura, sospensione e radiazione) l’interdizione non è ricompresa; c’è quindi da chiedersi fino a che punto tale previsione legale risulterà effettivamente praticabile.

La questione assume particolare rilievo ove si consideri che in base all’art 14 della legge 475/1968 una condanna che comporti l’interdizione dalla professione determina la decadenza dalla titolarità della farmacia.

A prescindere da ciò la gravità delle nuove sanzioni penali in materia impone ai titolari o direttori delle farmacie di essere ancora più vigili di prima ed evitare di affidare la dispensazione dei farmaci, con e senza ricetta, a persone diverse da quelle iscritte all’albo dei farmacisti, sia che si tratti di personale non laureato, sia che si tratti di studenti in farmacia, o addirittura di laureati, ma non ancora iscritti all’albo.


Francesco Cavallaro

Nato a Roma nel 1943, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma nel 1965. È avvocato dal 1969 (albo degli avvocati di Milano) e svolge l’attività professionale occupandosi principalmente degli aspetti giuridici della produzione e della distribuzione dei medicinali. Dal 1970 al 1980 ha curato la redazione di una rivista giuridica specializzata nel settore. Insieme con l’avv. Claudio Duchi ha pubblicato due raccolte di leggi in materia farmaceutica e, sempre con l’avv. Claudio Duchi, il commentario “Il riordino del settore farmaceutico”(Pirola, 1991). Ha partecipato a iniziative di formazione per laureati presso le Università di Milano e di Palermo.
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