Iusfarma

L'osservatorio di Diritto Farmaceutico

Facciamo il punto sulle indicazioni salutistiche

Gabriella Ferraris
Gabriella Ferraris
Facciamo il punto sulle indicazioni salutistiche


Il Regolamento CE 1924/2006 DEL 20.12.2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari considera e disciplina tre tipologie di indicazioni:

  1. le indicazioni nutrizionali,
  2. le indicazioni sulla salute che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia, allo sviluppo e alla salute dei bambini,
  3. le indicazioni sulla salute diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini.

Attualmente l’attenzione è concentrata prevalentemente sulla terza tipologia di indicazioni e cioè sulle indicazioni considerate dall’art. 13 del Regolamento 1924/2006 e riguardanti “a) il ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le funzioni dell’organismo, o b) funzioni psicologiche e comportamentali, o c) fatta salva la direttiva 96/8/CE, il dimagrimento o il controllo del peso oppure la riduzione dello stimolo della fame o un maggiore senza di sazietà o la riduzione dell’energia apportata dal regime alimentare”.

Tali indicazione, afferma l’art. 13, possono essere fornite senza la necessità di seguire la procedura di autorizzazione (artt. da 14 a 19 del regolamento), richiesta per le indicazioni relative alla salute che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e sullo sviluppo e la salute dei bambini, a condizione che siano “basate su prove scientifiche generalmente accettate  e ben comprese dal consumatore medio”.

Le indicazioni sulla salute liberamente  utilizzabili, secondo il regolamento,  sono quelle che, segnalate dagli stati membri, hanno ottenuto un parere favorevole dell’Autorità per la Sicurezza Alimentare (EFSA), che ne ha valutato la fondatezza scientifica, e sono  riportate sull’elenco predisposto dalla Commissione e pubblicato con apposito regolamento.

La procedura ha richiesto tempi lunghi e solo il 16 maggio 2012 è stato approvato il regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione relativo alla compilazione dell’elenco previsto dall’art. 13 del Regolamento 1924/2006.

Nei considerando del regolamento la Commissione ripercorre l’iter per giungere alla redazione dell’elenco, i criteri seguiti e le modalità di utilizzo delle indicazioni.

Come prescritto dall’art. 13 del regolamento 1924/2006, si informa che per ogni indicazione ammessa è inclusa la formulazione dell’indicazione, le condizioni specifiche per l’impiego, eventuali restrizioni all’uso o diciture o avvertenze supplementari secondo quanto risultante nei pareri dell’EFSA.

Si spiega anche che, coerentemente agli obiettivi del Regolamento claim, che intende garantire che le indicazioni sulla salute siano veritiere, chiare, affidabili e utili ai consumatori, le indicazioni che esprimono lo stesso rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti  e  la salute devono sottostare a condizioni d’uso identiche.

Un’attenzione particolare va posta sul decimo considerando dove si fa presente che “tra le indicazioni presentate per essere sottoposte a valutazione la Commissione ne ha riguardate diverse riguardanti gli effetti delle sostanze provenienti da piante o da erbe, comunemente denominate sostanze botaniche la cui valutazione scientifica non è ancora stata completata dall’Autorità (EFSA).”  Con ciò la Commissione chiarisce che nell’elenco delle indicazioni ammesse non figurano quelle riferite alle proprietà delle sostanze botaniche di uso alimentare o di integrazione alimentare per le quali l’EFSA ha trovato problemi nell’affermarne la fondatezza scientifica, sulle basi dei criteri generalmente applicati.

Tale punto riguarda molto da vicino in Italia un buon numero di integratori alimentari di sostanze/estratti vegetali che vantano effetti salutistici. Da tempo, infatti, il Ministero della salute italiano ha ammesso l’ingresso nell’ambito degli integratori alimentari di prodotti a base di sostanze vegetali alle quali tradizionalmente si riconoscono effetti fisiologici/salutistici. Nelle linee guida sugli integratori alimentari  pubblicate sul sito del Ministero è riportato, infatti, una lista di sostanze vegetali o di loro parti  ammesse all’uso alimentare con la relativa indicazione consentita.

L’entrata in vigore del regolamento 1924/2006  e le successive difficoltà manifestate da EFSA nel valutare la fondatezza scientifica delle proprietà salutistiche delle sostanze ed estratti vegetali   hanno destato grandi preoccupazioni nella categoria degli operatori del settore che non hanno mancato di farle sentire sia a livello europeo sia a livello ministeriale.

In attesa che l’EFSA metta a punto criteri di valutazione idonee alla valutazione delle sostanze botaniche il Ministero della salute è intervenuto con il  decreto ministeriale 9.7.2012 pubblicato sulla GU n. 169 del 21.7.2012 .

Il Ministero della salute con tale decreto, dato atto di aver ottenuto parere favorevole della Commissione Europea all’esperimento della procedura di cui alla direttiva 98/34/CE  come modificata dalla direttiva 98/48/CE che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regole tecniche, ammette all’impiego negli integratori alimentari tutte le sostanze e dei preparati vegetali riportati nell’allegato elenco, prescrive le corrette modalità di indicazione delle stesse in etichetta e conferma la procedura di notifica ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 169/2004. Infine, secondo il principio del mutuo riconoscimento, ammette la commercializzazione di integratori alimentari legalmente fabbricati e commercializzati in altri paesi europei o in Turchia o in stati dell’EFTA benché non conformi alle indicazioni dello stesso decreto.

L’elenco allegato al decreto riporta le stesse specie botaniche presenti nella lista di piante già pubblicata sul sito del Ministero della salute ma si differenzia per la mancanza delle indicazioni relative agli effetti fisiologici/salutistici e per l’aggiunta di nuove avvertenze obbligatorie nonché, in alcuni casi  di valori massimi  di utilizzo (Morinda Citrifolia L, Salix Alba L., Salix Ciprea L., Salix Purpurea L., Serenoa Repens ).

Quanto alle funzioni fisiologiche/salutistiche di tali prodotti, sulle  quali il decreto non si sofferma, il Ministero è però tornato con la Circolare DGSAN 0033075-P DEL 1.10.2012. Nelle ultime righe, dopo aver confermato l’entrata in vigore, a tutti gli effetti, per tutti i prodotti alimentari fabbricati a partire dalla data del 14.12.2012, del Regolamento 432/2012, dichiara espressamente “Per quanto riguarda gli integratori a base di sostanze e preparati vegetali di cui al DM 9.7.2012, continuano ad essere ammessi in via transitoria i riferimenti delle Linee guida ministeriali, sulle indicazioni degli effetti fisiologici.”

In conclusione, per quanto riguarda i claim, si può dire che per il momento per gli integratori alimentari a base di sostanze e preparati vegetali nulla cambia mentre il 14 dicembre prossimo segnerà un cambio di passo decisivo per tutti gli altri alimenti.


Gabriella Ferraris

Nata a Vercelli nel 1964, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pavia nel 1989, quale alunna del “Collegio Nuovo” della Fondazione S. Bruni. È avvocato dal 1992 (albo degli avvocati di Milano) e si occupa in particolare di questioni relative alla produzione e distribuzione di prodotti cosmetici, dietetici ed erboristici, anche quale redattrice di riviste giuridiche specializzate in tali settori. Relatrice in corsi ECM per farmacisti e docente in seminari nell’ambito del corso di laurea in Tecniche erboristiche di Milano (Edolo), Modena, Padova, Torino (Savigliano) e Salerno.
Quest'opera è distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia.