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Acquisto di farmacia Comunale: il sopralluogo prima della gara

Silvia Stefania Cosmo
Silvia Stefania Cosmo
Acquisto di farmacia Comunale: il sopralluogo prima della gara


Con la sentenza dell’8 febbraio 2024 il Tar Lazio interviene sulle regole di partecipazione all’asta pubblica per l’alienazione della titolarità di una farmacia comunale e della connessa azienda commerciale e in particolare sull’istituto del “sopralluogo” della farmacia prima della gara.
Quando si parla di sopralluogo si intende quell’adempimento previsto in una procedura di selezione che permette ai concorrenti di acquisire una conoscenza appropriata dei luoghi in modo da proporre un’offerta più precisa e puntuale.

Nel caso in questione il sopralluogo degli allestimenti della sede farmaceutica veniva previsto dal bando di gara “a pena di esclusione” e dunque come adempimento necessario.
Cosa è accaduto nello specifico? La società terza classificata ha contestato alla società vincitrice di non aver rispettato le regole del sopralluogo e per tale ragione ha chiesto che l’aggiudicazione venisse sanzionata con l’annullamento di quest’ultima.
Il Comune e la società vincitrice hanno partecipato al giudizio chiedendo il rigetto della causa.

La questione che ha interessato il Tar è dunque quella di verificare se il sopralluogo è avvenuto e se sono state rispettate le regole che lo disciplinano.
La società esclusa prospetta la violazione e falsa applicazione del bando e dei principi di buon andamento, imparzialità e par condicio evidenziando che la società prima classificata, avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per non avere presentato, attraverso l’indirizzo pec istituzionale, la richiesta di sopralluogo entro il termine perentorio stabilito nel bando.

Per il Tar il motivo non è fondato. Cosa prevedeva il bando?

 “I concorrenti dovranno, a pena di esclusione, richiedere di poter effettuare un sopralluogo per prendere visione degli allestimenti della sede farmaceutica previo appuntamento da richiedere entro la data del…. ore ….: all’indirizzo PEC: ……. L’attestazione del sopralluogo, rilasciata dalla Stazione Appaltante, dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa di partecipazione alla presente procedura”; tale attestazione, … dovrà essere presentata “per partecipare alla gara”.

L’impostazione della società esclusa poggia sul presupposto interpretativo per cui la sanzione dell’esclusione doveva riferirsi alla tempestiva richiesta del sopralluogo e non anche all’espletamento dello stesso.
Per il Tar tale interpretazione non è supportata dall’ “inequivoco tenore letterale del bando”; da quest’ultimo non si evincerebbe in maniera chiara se l’esclusione è collegata alla mancata richiesta del sopralluogo nel termine previsto o, piuttosto, al mancato effettivo sopralluogo stesso “come è comprovato dal linguaggio non del tutto logico e fluente della disposizione caratterizzata dalla ripetizione, per due volte nel medesimo periodo, del termine “richiedere”.

La non chiarezza del dato letterale deriverebbe anche da una diversa prescrizione del bando “che attribuisce all’attestazione di avvenuto sopralluogo la funzione di adempimento indispensabile “per partecipare alla gara”.
Quindi, secondo il Tar il bando andrebbe interpretato nel senso che “la sanzione dell’esclusione sia riferita al mancato espletamento del sopralluogo e non già alla mancata richiesta dello stesso entro una certa data e un certo orario.
Questa scelta spiega il Tar è coerente con la finalità del “sopralluogo” che è quella “di consentire ai partecipanti di prendere contezza dello stato dei luoghi al fine della formulazione di un’offerta consapevole”.

La scelta del Tar è coerente con la considerazione per cui in materia di gara, la massima partecipazione è un principio generale alla luce del quale interpretare le disposizioni obiettivamente equivoche dei bandi.
Infatti, va ricordato che tale principio sconfina lo specifico ambito  degli appalti pubblici e deriva dal più generale principio di buon andamento dell’azione amministrativa in quanto risponde all’interesse pubblico di conseguire una più ampia platea di partecipanti tra cui scegliere il migliore offerente esigenza che sicuramente viene in rilievo anche nel caso in questione  attinente alla scelta del servizio farmaceutico.


Silvia Stefania Cosmo

Nata a Milano nel 1973, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. È avvocato dal 2001 (albo degli avvocati di Milano). Dal 1998 partecipa all’insegnamento di Istituzioni di Diritto Pubblico e di diritto amministrativo presso l’Università Cattolica di Milano in qualità di cultore della materia e come guida di seminari. Dal 2000 collabora stabilmente con lo Studio Cavallaro, Duchi, Lombardo, Cosmo del quale è divenuta socia nel 2014. Nel 2020, con l’avv. Paolo Franco e l’avv. Quintino Lombardo, ha fondato HWP Health Wealth Pharma – Franco Lombardo Cosmo - Studio Legale in Milano e Roma. Il diritto amministrativo ed in particolare il diritto farmaceutico con le branche connesse sono il fulcro dell’attività professionale. È autrice di diverse pubblicazioni e di articoli in riviste di settore in ambito sanitario e farmaceutico oltre che relatore in numerosi convegni e attività di formazione. Collabora con la rivista Farma Mese
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