Abbiamo già avuto occasione di occuparci di un fenomeno che si rivela ogni giorno più diffuso: l’ultimo censimento e comunque i dati di popolazione successivi al 31.12.2010, data di riferimento della popolazione residente utile per l’istituzione delle nuove farmacie secondo il più ridotto parametro del decreto Monti, mostrano un decremento tale da rendere in soprannumero le farmacie appena istituite ed ancora vacanti, ancorché poste a concorso. Rispetto a questa evidenza da più parti si è osservato che spetta ai Comuni di sopprimere le farmacie vacanti in soprannumero ed in particolare di farlo attraverso la revisione della pianta organica riferita all’anno 2012, considerato che la revisione straordinaria intervenuta nella primavera del medesimo anno non ha fatto venire meno la cadenza biennale delle revisioni ordinarie e l’obbligo dell’Amministrazione di provvedervi, magari in ritardo nell’anno 2013, dal momento che il riferimento all’anno pari contenuto nella legge non ha, pacificamente, natura perentoria.
Questa opinione dottrinale non aveva avuto sino ad ora alcuna conferma giurisprudenziale, dal momento che il Giudice amministrativo non aveva avuto ancora occasione di occuparsi del problema e questa mancanza di orientamento giurisprudenziale impediva di ancorarsi ad affidamenti consistenti, considerato che i precedenti non erano incoraggianti ed anzi mostravano una resistenza a sopprimere le sedi farmaceutiche divenute soprannumerarie.
È intervenuta ora la prima sentenza in materia nella vigenza dei nuovi parametri di popolazione pronunciata dal TAR Liguria e depositata in data 10.6.2013 con il numero 896/2013 con la quale, in accoglimento del ricorso, è stata annullata la messa a concorso delle sedi farmaceutiche del Comune di Genova istituite in base al decreto Monti sulla scorta di una popolazione al 31.12.2010 rivelatasi, al momento dell’inserimento delle sedi nel concorso per la loro assegnazione, diminuita in misura tale da non giustificarne il mantenimento in base ai parametri di legge.
La sentenza è importante perché afferma il principio che i parametri numerici “hanno un valore assoluto che opera anche verso l’alto, conseguentemente condizionando l’apertura delle stesse farmacie già previste dalla pianta organica, poiché l’eccessiva proliferazione degli esercizi farmaceutici, oltre la dimensione definita ottimale dal legislatore, si tradurrebbe in una compromissione delle esigenze e degli interessi presidiati dalla disciplina di settore” e ciò in considerazione del fatto che “il legislatore è chiamato anche a considerare l’interesse economico degli esercenti, fondato sulla disponibilità di un bacino d’utenza adeguato, ed il contingentamento delle farmacie costituisce il non irragionevole strumento adottato per garantire tale interesse”.
Ben detto, verrebbe da osservare; una qualche perplessità nasce dal fatto che il TAR Liguria abbia configurato un obbligo della Regione di valutare la sopravvenuta soprannumerarietà delle farmacie e di evitarne l’inserimento a concorso anche prima della loro soppressione da parte del Comune in sede di revisione della pianta organica: se si considera che la Regione ha l’obbligo di inserire a concorso straordinario le farmacie comunque vacanti, qualche dubbio in proposito può sorgere.
Ciò che invece è indiscutibile ed è stato ribadito dal TAR Liguria è l’obbligo della Amministrazione competente, che non è difficile rintracciare nel Comune ora investito della revisione delle piante organiche delle farmacie, di provvedere alla soppressione delle sedi farmaceutiche vacanti divenute soprannumerarie; le prime esperienze professionali al riguardo sono nel senso di un’accanita resistenza da parte delle amministrazioni comunali, resistenza che tuttavia andrebbe vinta con le buone o … con le cattive.