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Il riconoscimento della qualifica del farmacista tra Unione europea e Regno Unito: cosa cambia con Brexit

Ilaria Anrò
Ilaria Anrò
Il riconoscimento della qualifica del farmacista tra Unione europea e Regno Unito: cosa cambia con Brexit


Come noto, il 31 gennaio 2020 il Regno Unito ha formalmente cessato la propria partecipazione all’Unione europea, divenendo uno Stato Terzo.

Non si è trattato di “hard brexit” perché il 1° febbraio 2020 è entrato in vigore  l’Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (“Accordo di recesso”) che ha consentito un recesso ordinato e ha garantito la continuità dei diritti dei cittadini già residenti nei rispettivi territori. L’Accordo di recesso ha previsto anche un periodo di transizione con termine al 31 dicembre 2020, durante il quale ha continuato a trovare applicazione il diritto dell’Unione europea (salvo alcune eccezioni).

Nell’ottica dei negoziatori, il periodo di transizione avrebbe anche dovuto consentire la negoziazione di un accordo sulle nuove relazioni tra Regno Unito e Unione europea, cercando un partenariato ambizioso, sebbene pur sempre destinato ad un minore livello di integrazione rispetto al passato.

Poco prima della scadenza di detto periodo di transizione, Unione europea e Regno Unito hanno in effetti sottoscritto l’Accordo sugli scambi commerciali e sulla cooperazione tra Unione europea e Regno Unito, il c.d. Accordo di Natale, entrato provvisoriamente in vigore il 1° gennaio 2021 (in attesa dell’approvazione del Parlamento europeo), il quale però lascia molti settori privi di regolamentazione.

Il recesso del Regno Unito dall’Unione europea ha avuto (e avrà) un notevole impatto sulla professione del farmacista: in primis, in tema di mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali.

Come è noto, fino al 31 dicembre 2020 tra Regno Unito e Unione europea era presente un completo sistema di mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali (disciplinato dalla Direttiva 2005/36/CE e s.m.) che consentiva ai farmacisti che avessero ottenuto il titolo abilitante alla professione in uno Stato dell’Unione europea di esercitare nel Regno Unito e viceversa.

In base al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/983, il farmacista britannico che intendesse stabilirsi in uno Stato membro dell’UE (o viceversa) poteva anche richiedere il rilascio di una tessera professionale europea, velocizzando il riconoscimento. Dal 1° gennaio 2021 il mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali è cessato, non essendo più applicabile la direttiva 2005/36/CE nel Regno Unito o ai professionisti britannici nell’Unione europea.

Per i farmacisti europei già stabiliti nel Regno Unito (e viceversa) che avevano già completato la procedura di riconoscimento della qualifica professionale di cui alla Direttiva 2005/36/CE prima del 31 gennaio 2020, nessun problema: l’art. 27 dell’Accordo di recesso prevede espressamente che il riconoscimento ottenuto prima della fine del periodo di transizione continua a produrre effetti. L’art. 29 prevede un obbligo di cooperazione amministrativa per la gestione delle domande di riconoscimento del titolo ancora pendenti al momento della fine del periodo di transizione, al fine di agevolarne il completamento.

Si ricorda in ogni caso che l’Accordo di recesso consente la continuità solo per il diritto di stabilimento, mentre non dispone alcunché per la libera prestazione di servizi: ciò significa, ad esempio, che il farmacista britannico che abbia aperto una farmacia in Belgio grazie al riconoscimento della propria qualifica professionale, non potrà fornire i propri servizi in altri Stati membri dell’Unione europea (ad es. vendendo farmaci o parafarmaci on line).

Per coloro che intendessero stabilirsi nel Regno Unito (e viceversa) dopo il 1° gennaio 2021 la situazione però è diversa. L’Accordo di Natale, infatti, non disciplina in alcun modo il reciproco riconoscimento delle qualifiche (anche se non è escluso che questo avvenga in futuro con successivi accordi).

Di conseguenza, il farmacista britannico che intendesse stabilirsi in uno Stato dell’Unione europea dovrà ivi presentare domanda di riconoscimento della propria qualifica, come qualsiasi cittadino di un Paese Terzo. In Italia si applicherà il DPR 31 agosto 1999, n. 394 che prevede la disciplina per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in Paesi non appartenenti all’Unione europea (v. il sito del Ministero dello sviluppo economico).

Il Regno Unito ha deciso, discrezionalmente, di mantenere un percorso facilitato per i farmacisti che avessero conseguito la propria qualifica professionale in uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) per i prossimi due anni. Sul sito del General Pharmaceutical Council sono disponibili tutte le informazioni. La situazione potrebbe però cambiare in ragione di diverse decisioni adottate unilateralmente dal Regno Unito.

Occorrerà monitorare l’evoluzione delle relazioni tra Unione europea e Regno Unito per vedere se anche sul mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali verrà trovato un accordo.


Ilaria Anrò

Ilaria Anrò ha conseguito la laurea in Giurisprudenza cum laude presso l’Università degli Studi di Milano nel 2007 con una tesi sull’arbitrato nel diritto dell’Unione europea e, presso la medesima Università degli Studi, è oggi ricercatrice a tempo determinato di tipo B in Diritto dell’Unione europea. Nel 2011 ha ottenuto il dottorato di ricerca in diritto dell’Unione Europea, discutendo una tesi sul tema del bilanciamento tra diritti fondamentali presso la Corte di giustizia dell’Unione. Dal 2012, inoltre, è stata assegnista di ricerca sul tema “La tutela del diritto di difesa delle persone giuridiche nell’Unione europea nella prospettiva dell’adesione alla CEDU”, sempre approfondendo le questioni connesse alla tutela dei diritti fondamentali nell’ambito dell’Unione europea, con particolare riferimento alle interazioni con i sistemi nazionali e con il Consiglio d’Europa. Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato nel 2011 ed è iscritta all’albo di Milano.
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