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La revisione della pianta organica dev’essere motivata? Due sentenze a confronto

Francesco Cavallaro
Francesco Cavallaro
La revisione della pianta organica dev’essere motivata? Due sentenze a confronto


Benché il diritto non sia una scienza esatta è difficile immaginare due sentenze così diverse tra loro come quelle, entrambe pubblicate il 7 maggio 2014, del TAR per il Friuli Venezia-Giulia n. 196/2014 e del TAR per la Toscana n. 788/2014, sulla esigenza che i provvedimenti di revisione della pianta organica delle farmacie siano corredati da una congrua motivazione. La sentenza friulana ha sicuramente il merito della semplicità e della chiarezza laddove afferma perentoriamente che “la natura programmatoria dell’atto [di revisione della pianta organica] fa si che esso non sia soggetto ad obbligo di motivazione in ordine alla scelta della zona in cui collocare la nuova farmacia”.

Così statuendo il TAR per il Friuli V.G. taglia le ali a qualsiasi possibile critica inerente la localizzazione delle nuove sedi farmaceutiche: l’autorità competente, non essendo tenuta a dare ragione delle sue scelte, sarebbe dunque libera di ignorare i prescritti pareri e di localizzare la nuova sede (o le nuove sedi) senza giustificare in alcun modo le sue decisioni.

Secondo tale sentenza la popolazione da prendere in considerazione sarebbe in ogni caso quella anagrafica di riferimento (cioè quella risultante al 31 dicembre di ogni anno pari), anche quando sulla base di dati successivi – come il censimento – sia emersa la sua diminuzione.

Per quanto poi riguarda la competenza dei singoli organi comunali è vero che la revisione della pianta organica spetta alla Giunta e non al Consiglio comunale “ma il Collegio ritiene che può essere al riguardo riconosciuto l’errore scusabile in quanto esistevano all’epoca divergenti sentenze di questo TAR in ordine all’organo competente”.

Se neppure un evidente (e riconosciuto) vizio di incompetenza è uscito ad indurre il TAR friulano ad annullare il provvedimento impugnato è da ritenersi che la tutela degli interessi dei farmacisti in quella Regione risulti davvero problematica.

Di assai diverso avviso è la sentenza, anch’essa del 7 maggio 2014, del TAR Toscana n. 788/14, che dopo aver affrontato alcune questioni di carattere più generale, come i dubbi di costituzionalità dell’art. 11 della legge 27/12, ha enunciato principi diametralmente opposti a quelli della sentenza di cui si è detto, affermando che:

“Il provvedimento di revisione della pianta organica delle farmacie deve essere adeguatamente motivato tenendo conto dei pareri acquisiti al procedimento anche quando venga suggerita l’opportunità di una complessiva rimeditazione”.

Soggiunge la sentenza che

“Il corretto riferimento al parametro della popolazione deve essere utilizzato non solo al fine della decisione di istituire o non istituire una nuova sede farmaceutica (in tal caso considerando l’intero territorio comunale) ma anche ai fini della corretta localizzazione della nuova zona farmaceutica sulla base di una valutazione complessiva della struttura del territorio che deve correttamente considerare anche la distribuzione della popolazione nei diversi ambiti territoriali”.

La ragionevolezza di tali indicazioni è evidente.

Mentre l’affermazione del TAR friulano conduce alla impossibilità di una verifica, in qualsiasi sede, compresa quella giudiziale, delle decisioni assunte, consentendo così ai comuni di effettuare scelte discutibili o, talvolta, palesemente miranti a favorire – nella migliore delle ipotesi – le farmacie comunali, le condivisibili puntualizzazioni del TAR toscano consentono anche al giudice di ripercorrere, attraverso l’analisi della motivazione, l’iter logico-giuridico che ha condotto alle scelte effettuate, in modo da poterne vagliare la adeguatezza rispetto ai parametri di legge o – se si preferisce – rispetto alle esigenze della popolazione, ed esercitando così un doveroso controllo sui criteri con i quali la legge è stata applicata.

Ovviamente tale controllo può portare all’annullamento dell’atto impugnato, ed è in questa prospettiva che la sentenza toscana, dopo aver rilevato che nel caso esaminato mancava totalmente la determinazione dei confini della nuova sede farmaceutica e che peraltro l’indicazione della sua localizzazione “nell’area prospicente la piazza X e nelle sue immediate vicinanze” appariva in contrasto con la libertà del futuro titolare di ubicare il suo esercizio liberamente entro il perimetro della sede, non si è limitata a disporre l’annullamento, ma ha anche enunciato i criteri guida, riportati più sopra, che avrebbero dovuto orientare l’Amministrazione comunale in occasione della adozione del nuovo provvedimento in sostituzione di quello annullato.

Anche sotto questo profilo tale sentenza costituisce dunque un buon esempio di fattiva collaborazione, in quanto contribuisce a chiarire all’Amministrazione comunale interessata quali debbano essere i binari da percorrere per un corretto e legittimo esercizio dei poteri che le sono stati attribuiti dall’art. 11 della legge 27/12.


Francesco Cavallaro

Nato a Roma nel 1943, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma nel 1965. È avvocato dal 1969 (albo degli avvocati di Milano) e svolge l’attività professionale occupandosi principalmente degli aspetti giuridici della produzione e della distribuzione dei medicinali. Dal 1970 al 1980 ha curato la redazione di una rivista giuridica specializzata nel settore. Insieme con l’avv. Claudio Duchi ha pubblicato due raccolte di leggi in materia farmaceutica e, sempre con l’avv. Claudio Duchi, il commentario “Il riordino del settore farmaceutico”(Pirola, 1991). Ha partecipato a iniziative di formazione per laureati presso le Università di Milano e di Palermo.
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