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La simulazione dei contratti in farmacia

Silvia Stefania Cosmo
Silvia Stefania Cosmo
La simulazione dei contratti in farmacia


Il caso affrontato dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 7525/2014 offre l’occasione di svolgere alcune riflessioni sugli strumenti contrattuali che spesso vengono utilizzati per l’acquisto della farmacia e per disciplinarne la successiva gestione.

Il caso

Il familiare non farmacista aveva finanziato l’acquisto della farmacia della cognata farmacista abilitata che quindi si era intestata la proprietà della farmacia. Una scrittura, successivamente distrutta, riconosceva che la farmacia era stata acquistata dal familiare non farmacista allo scopo di fare propri i profitti della farmacia e imponeva alla farmacista la stipulazione di un contratto fittizio di associazione in partecipazione a favore della moglie del familiare non farmacista in forza del quale si sarebbe garantito la metà degli utili.

Alcuni anni dopo il familiare non farmacista otteneva di stipulare un contratto preliminare di compravendita con cui la farmacista si impegnava a vendere a lui o a persona da nominare la farmacia, dandosi atto del pagamento del prezzo, nonché di rinnovare il contratto di associazione in partecipazione.

La farmacista adiva la giustizia per dedurre la nullità sia del preliminare di vendita assumendo che violasse gli artt. 11 e 12 della L. 475/68 sia del contratto di associazione in partecipazione per non avere l’associato prestato alcun apporto di denaro né di opere e chiedeva la condanna alla restituzione degli utili percepiti.

La sentenza

Poiché mancava una controdichiarazione che provasse la diversa volontà delle parti e le prove acquisite in giudizio avevano dimostrato l’effettiva volontà delle parti di dar corso ai contratti stipulati, la Corte ha affermato che

“in tema di esercizio di farmacia, il contratto di associazione in partecipazione tra il titolare del servizio, in qualità di associante, ed un terzo, nonché, in generale, i patti che conferiscono a terzi solo diritti di cointeressenza economica, lasciando all’associante la titolarità, l’amministrazione e la gestione della farmacia, non si pongono in contrasto con gli artt. 11 e 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, che vietano la scissione della titolarità dell’impresa e della sua gestione dalla responsabilità del servizio farmaceutico” .

In altre parole, ogni figura contrattuale che conferisca a terzi solo diritti di partecipazione economica nell’ambito dell’attività di una farmacia, lasciandone la titolarità, l’amministrazione e la gestione al farmacista che abbia conseguito la titolarità o sia risultato idoneo in un precedente concorso, non viola assolutamente le norme di cui alla l. 475/68 né quelle generali dei contratti in frode alla legge.

La conclusione rassegnata dalla Corte è assai interessante non tanto per la statuizione circa l’ammissibilità dei contratti summenzionati, sulla legittimità dei quali in linea generale non vi sono dubbi, quanto piuttosto perché il raggiungimento della prova della effettiva volontà di dar corso ai contratti stipulati e l’assenza di una controscrittura di simulazione, ha impedito di provare che questi ultimi fossero in realtà concepiti per mascherare l’attribuzione al proprietario sostanziale della farmacia degli utili realizzati, al netto di una retribuzione in favore della farmacista, titolare apparente della farmacia.

Sulla circostanza vale dunque la pena di riflettere con molta attenzione non dimenticando che la titolarità delle farmacie e la gestione dei relativi servizi può spettare soltanto a persone qualificate sul piano professionale in modo da evitare che possano cadere in mano ad imprenditori animati solo da intenti speculativi.


Silvia Stefania Cosmo

Nata a Milano nel 1973, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. È avvocato dal 2001 (albo degli avvocati di Milano). Dal 1998 partecipa all’insegnamento di Istituzioni di Diritto Pubblico e di diritto amministrativo presso l’Università Cattolica di Milano in qualità di cultore della materia e come guida di seminari. Dal 2000 collabora stabilmente con lo Studio Cavallaro, Duchi, Lombardo, Cosmo del quale è divenuta socia nel 2014. Nel 2020, con l’avv. Paolo Franco e l’avv. Quintino Lombardo, ha fondato HWP Health Wealth Pharma – Franco Lombardo Cosmo - Studio Legale in Milano e Roma. Il diritto amministrativo ed in particolare il diritto farmaceutico con le branche connesse sono il fulcro dell’attività professionale. È autrice di diverse pubblicazioni e di articoli in riviste di settore in ambito sanitario e farmaceutico oltre che relatore in numerosi convegni e attività di formazione. Collabora con la rivista Farma Mese
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