Due recenti decisioni della stessa II^ Sezione penale della Corte di Cassazione hanno dato risposte contrastanti a tale quesito sulla base di considerazioni in parte innovative; la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite penali della Corte, affinché dirimano il contrasto.
Corte di Cassazione Sez. II^ pen.
Sentenza n. 4181 del 7.1.2011
Commette il delitto di ricettazione il farmacista che acquisti del principio attivo (Sindenafil citrato) prodotto in frode ad un valido brevetto è da escludere che per il solo fatto di aver acquistato tale principio attivo egli possa essere ritenuto concorrente nel reato presupposto di frode brevettuale di cui all’art. 88 del R.D. n. 1127/1939, modificato dall’art. 127 del D.Lvo 10.2.2005 n. 30.
Sentenza n. 14053 del 15.3.2011
Non commette il delitto di ricettazione il farmacista che acquisti del principio attivo (Sindenafil citrato) prodotto in frode ad un valido brevetto ed è da escludere che per il solo fatto di aver acquistato tale principio attivo egli possa essere ritenuto concorrente nel reato presupposto di frode brevettuale di cui all’art. 88 del R.D. n. 1127/1939, modificato dall’art. 127 del D.Lvo 10.2.2005 n. 30; e dell’art. 15 legge 99/2009; potrebbe eventualmente ricorrere l’illecito amministrativo di cui all’art. 1, comma 7, del D.L. 14.3.2005 n. 35.
Le due sentenze sono entrambe assai interessanti.
La decisione n. 4181/2011 ribadisce con chiarezza i limiti della preparazione galenica in conformità con una giurisprudenza che fino a quel momento poteva considerarsi consolidata, anche se basata sul presupposto – di dubbia ragionevolezza – che ogni farmacista potesse (o dovesse) procedere alla preparazione dei principi attivi, oltre che al successivo all’allestimento dei medicinali.
La sentenza n. 14053/2011 è invece decisamente innovativa poiché facendo leva sul testo dell’art. 127 del D.L.vo n. 30/2005 rileva che l’acquisto di sostanze brevettate non rientra tra i casi previsti e puniti (fabbricazione, vendita, esposizione, uso industriale o introduzione nello Stato), ed il medesimo argomento vale per la norma che ha sostituito l’art. 127, cioè per l’art. 15, comma 2, della legge 99/2009, che ha modificato anche l’art. 1, comma 7, del D.L. 14.3.2005 n. 35, norma sull’acquisto di sostanze della cui legittima provenienza sia ragionevole dubitare, che è bensì punito, ma solo con una sanzione amministrativa.