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Nuove Farmacie, il potere sostitutivo regionale

Quintino Lombardo
Quintino Lombardo
Nuove Farmacie, il potere sostitutivo regionale


Spettava ai comuni, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri stabiliti dall’art. 11, comma 1, del DL n. 1-2012 (cd. cresci-Italia), individuare entro la fine del mese di aprile le nuove sedi farmaceutiche disponibili sul proprio territorio da assegnare mediante il concorso straordinario. Che cosa succede dove ciò non è avvenuto? Occorre distinguere, innanzitutto, tra sedi farmaceutiche d’istituzione obbligatoria (il nuovo parametro demografico di 3.300 abitanti è raggiunto per intero) e sedi farmaceutiche d’istituzione facoltativa (il parametro è superato del 50 per cento, il che consente ma non richiede necessariamente l’istituzione della farmacia).

Nel secondo caso il problema non si pone. Se nulla è stato deliberato, ciò è probabilmente accaduto perché l’Amministrazione comunale ha ritenuto che non si rendesse opportuna l’istituzione di una nuova farmacia in questo momento, essendo il servizio già adeguatamente garantito e riservandosi semmai una diversa valutazione in un prossimo futuro.

Nel primo caso invece la questione è diversa. Il comma 9 dell’art. 11 del DL n. 1.2012 prevede espressamente che, nell’ipotesi di mancata istituzione da parte del comune di una nuova sede farmaceutica obbligatoria entro il termine di legge (cioè fine aprile), spetta alla Regione provvedere entro i successivi sessanta giorni, cioè (teoricamente) entro la fine del mese di giugno, a pena di eventuale commissariamento da parte del Consiglio dei Ministri.

E’ bene precisare che si tratta di termini acceleratori, il cui mancato rispetto non determina di per sé l’illegittimità del provvedimento adottato. In ogni caso, anche se il termine è scaduto, l’esercizio del potere sostitutivo non è una scelta affidata alla discrezionalità regionale, ma un atto sempre dovuto e imposto direttamente dalla legge statale, perché sia garantito il rispetto del nuovo parametro demografico stabilito dall’art. 11, comma 1, del D. L. n. 1-2012.

In caso d’inerzia dell’Amministrazione comunale – e ritengo anche senza necessità di previa diffida, stante la chiarezza della norma primaria – spetta dunque alla Regione provvedere e individuare “le nuove sedi farmaceutiche disponibili”, cioè identificare “le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un’equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate”.

Per essere correttamente adottato, parimenti a quanto richiesto per il provvedimento di competenza comunale, anche il provvedimento sostitutivo regionale dovrà fondarsi su un’attenta istruttoria, con la quale sia analizzata la distribuzione della popolazione sul territorio, l’ubicazione delle farmacie già esistenti, le distanze tra gli esercizi etc., così da definire l’ambito territoriale assegnato a ciascuna delle nuove farmacie, cioè la porzione di territorio comunale che più richiede un rafforzamento del servizio.

Nell’iter istruttorio dovranno giocoforza essere compresi anche i pareri dell’Azienda Sanitaria e dell’Ordine dei Farmacisti competenti per territorio, da cui la Regione potrà discostarsi solo in forza di una specifica e puntuale motivazione.

L’eventuale inerzia del comune e il conseguente esercizio del potere sostitutivo regionale, in altre parole, non costituiscono una “scorciatoia”, che consente di attenuare l’obbligo motivazionale sul quale deve necessariamente fondarsi il provvedimento d’istituzione delle nuove sedi farmaceutiche.


Quintino Lombardo

Quintino Lombardo ha conseguito la laurea in Giurisprudenza cum laude presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma nel 1992, quale alunno borsista del Collegio Universitario “Lamaro Pozzani” della Federazione Nazionale dei Cavalieri del lavoro. È avvocato dal 1995 e da subito ha indirizzato la propria attività professionale nell’ambito del diritto delle farmacie, della sanità pubblica e privata, dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici. Nel 2003 è entrato in Cavallaro, Duchi, Lombardo, Cosmo – Studio Legale in Milano e Roma. Nel 2020, con l’avv. Paolo Franco e l’avv. Silvia Stefania Cosmo, ha fondato HWP Health Wealth Pharma – Franco Lombardo Cosmo - Studio Legale in Milano e Roma. È autore di numerosi interventi sulla stampa specializzata del settore farmaceutico. Ha pubblicato “La nuova farmacia del Decreto Monti – Guida alla riforma del servizio farmaceutico” (Tecniche Nuove, 2012), “Il passaggio della farmacia - Di padre in figlio e non solo” (Puntoeffe editore, 2010). Collabora stabilmente con la rivista iFARMA (iFARMA Editore – Gruppo Proedi, Milano).
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