La pianta organica delle farmacie è sottoposta a revisione da parte dei Comuni ogni due anni, entro il 31 dicembre degli anni pari, al fine di adattarla alle variazioni della popolazione comunale, applicando i criteri previsti dalla disciplina di settore.
Non ogni provvedimento di revisione comunale, però, si connota per la presenza di un elemento “novativo” cioè nuovo che sia espressione del “rinnovato” esercizio del potere dell’amministrazione comunale consistente nel ri-esame degli interessi in gioco e di ulteriore ponderazione degli elementi di fatto e di diritto relativi alla pianificazione del servizio farmaceutico sul territorio, così si legge nella recente decisione del consiglio di stato n. 6515/2022.
Dunque, “la mera rilevazione di un dato istruttorio inedito”, di limitatissima rilevanza intrinseca, alla quale non faccia seguito alcuna rinnovata attività di ponderazione e di valutazione degli interessi, costituisce evenienza non in grado di fondare un provvedimento capace di sostituirsi al primo quale fonte del servizio farmaceutico sul territorio.
In altre parole, non ogni provvedimento che porti il nome di “pianta organica” costituisce, secondo il consiglio di stato, un provvedimento “nuovo” e autonomo capace di incidere sugli interessi dei farmacisti collocati sul territorio e ai quali spetta un interesse a interloquire con l’amministrazione comunale nell’ipotesi in cui quest’ultima decida di modificare l’assetto precedente.
Più nello specifico, il caso sottoposto all’esame del supremo collegio riguarda proprio la situazione in cui da parte del comune vi è stata la sola constatazione di una minima variazione del dato demografico, cioè del numero di abitanti, ma non risulta che ad essa abbia fatto seguito una “ri-considerazione” del quadro istruttorio relativo alla situazione dei luoghi del comune in questione.
Anche il mero richiamo ai pareri della asl e dell’ordine dei farmacisti, già acquisiti negli anni precedenti, conferma – si legge nella sentenza – l’assenza della volontà di attivare un nuovo procedimento istruttorio e di procedere ad una rivalutazione della situazione.
Da qui, la conseguenza per cui, in assenza di un reale e concreto riesame della situazione di pianificazione delle farmacie da parte del comune, la pianta organica non si presenta con quei requisiti di “novità” tali da consentirne la eventuale impugnazione in Tribunale per la tutela di chi si senta leso dalla sua emanazione.
Dunque, occorre esaminare con attenzione i provvedimenti comunali di revisione della pianta organica delle farmacie e non limitarsi al mero “nome” attribuitegli, così da verificare se effettivamente vi è stata una nuova manifestazione di volontà da parte dell’amministrazione.
Questo, ovviamente, non significa che la conferma di una precedente pianta organica non possa formare oggetto di interlocuzione con la pubblica amminsitrazione – e di eventuale ricorso al Tribunale – ma indica che la sola ri-edizione del potere di ri-esame di tutti gli interessi in gioco può ri-aprire i termini di discussione sulla pianta organica delle farmacie.
Dunque, soltanto l’elemento di “novità”, stando alla sentenza sopra richiamata, consente il decorso del termine per l’eventuale suo esame in tribunale e, a questo proposito può essere utile sapere che il provvedimento di revisione della pianta organica può essere impugnato avanti al tribunale amministrativo entro 60 gg dalla sua pubblicazione all’albo pretorio comunale, in difetto la situazione della distribuzione degli esercizi farmaceutici, sia nel loro numero che nella loro dislocazione, si consolida fino alla successiva modifica.
Attenzione, dunque, al mese di dicembre, il cui trascorrere rappresenta il termine entro il quale la pianificazione delle farmacie sul territorio deve essere compiuta e, per evitare spiacevoli sorprese, non dimenticare di visionare l’albo pretorio on line dei comuni, sito deputato a conoscere questa eventuale novità.