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Quale sia la portata dell’art. 3 della legge 362/1991: Trasferimento incompleto e strascichi penali

Francesco Cavallaro
Francesco Cavallaro
Quale sia la portata dell’art. 3 della legge 362/1991: Trasferimento incompleto e strascichi penali


Se una farmacia, trasferendosi in nuovi locali autorizzati, lascia una parte dei medicinali nei locali di provenienza usandoli come deposito, non incorre nei fulmini dell’art. 3 della legge 362/1991, secondo il quale “chiunque apre una farmacia o ne assume l’esercizio senza la prescritta autorizzazione è punito con l’arresto fino a un mese e con l’ammenda da Lire cinque milioni a Lire dieci milioni”. Così ha stabilito il Tribunale di Busto Arsizio con la sentenza n. 945 dell’8 giugno – 5 agosto 2015.

Secondo la motivazione di tale sentenza “il chiaro tenore letterale della norma rende evidente che il concetto di apertura di una farmacia senza autorizzazione va riferito all’ipotesi di carenza originaria di qualsiasi autorizzazione, e non può ricomprendere il caso di un mero trasferimento di esercizio, già munito di autorizzazione in un diverso locale rispetto a quello precedentemente utilizzato nella stessa sede.”

“La norma, infatti, sanziona la condotta dell’abusività originaria dell’esercizio commerciale, per come si evince dall’equiparazione indicata nel 1° comma dell’apertura o dell’assunzione di un esercizio privo dell’autorizzazione. È di intuitiva evidenza, infatti, il differente disvalore sociale del caso di una farmacia abusiva da quello di una mera inosservanza delle indicazioni in ordine all’ubicazione dei locali contenute nell’autorizzazione esistente e rilasciata.”

Il Tribunale richiama in proposito la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione III^, 19.3 – 28.4.2009 n. 17849 secondo la quale “l’art. 3 1egge 8 novembre 1991 n. 362 prevedendo, quale fattispecie sanzionata penalmente, il fatto di chi «apre una farmacia o ne assume l’esercizio senza la prescritta autorizzazione» si riferisce all’ipotesi della carenza originaria di qualsiasi autorizzazione da parte dell’esercizio di farmacia; ne deriva che essendo esclusa l’applicazione analogica in materia penale, non può essere in esso compresa la fattispecie del mero trasferimento di una farmacia già munita di autorizzazione in un diverso locale.”

La conclusione della sentenza, alla luce di tale autorevole precedente, non può che essere assolutoria: “Nel caso di specie, all’esito dell’istruttoria, è emerso che l’esercizio farmaceutico di G. era stato debitamente autorizzato, oltre ad esserne autorizzato anche il trasferimento nella nuova sede centrale. Dunque vertendosi nella seconda ipotesi non è possibile enucleare profili di rilevanza penale nella condotta di entrambi gli imputati che vanno mandati assolti per insussistenza del fatto.”


Francesco Cavallaro

Nato a Roma nel 1943, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma nel 1965. È avvocato dal 1969 (albo degli avvocati di Milano) e svolge l’attività professionale occupandosi principalmente degli aspetti giuridici della produzione e della distribuzione dei medicinali. Dal 1970 al 1980 ha curato la redazione di una rivista giuridica specializzata nel settore. Insieme con l’avv. Claudio Duchi ha pubblicato due raccolte di leggi in materia farmaceutica e, sempre con l’avv. Claudio Duchi, il commentario “Il riordino del settore farmaceutico”(Pirola, 1991). Ha partecipato a iniziative di formazione per laureati presso le Università di Milano e di Palermo.
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