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Si può allestire un laboratorio galenico in locali separati?

Valeria Lorenzetti
Valeria Lorenzetti
Si può allestire un laboratorio galenico in locali separati?


Si possono utilizzare locali esterni e distinti da quelli della farmacia per ampliare il laboratorio galenico. Questa indicazione si trae dalla sentenza n. 6745/2021 del Consiglio di Stato, sezione III, chiamato ad esprimersi sull’appello proposto contro la sentenza del n. 659/2020 del Tar Lombardia.

La vicenda posta al vaglio del Giudice amministrativo lombardo, di cui ci siamo occupati nella primavera 2020, ha riguardato una farmacia privata che aveva domandato l’autorizzazione all’ampliamento del laboratorio galenico, presso un diverso stabile, non accessibile al pubblico e aveva ottenuto un diniego dalla Azienda Sanitaria.

Il rifiuto era motivato sulla scorta del parere reso dal Ministero della salute, con riferimento all’art. 110 TULLSS e al quadro legislativo in materia farmaceutica, da cui si sarebbe tratto il principio secondo il quale la farmacia è un “unicum” anche dal punto di vista strutturale e logistico e i locali annessi vanno intesi come locali comunicanti con lo spazio di vendita.

La farmacia aveva proposto ricorso contro il diniego e il Tar Lombardo, accogliendo l’impugnativa, aveva ritenuto fondati i motivi di ricorso concernenti il difetto di istruttoria e motivazione, nonché la violazione degli artt. 109, 101 e 119 TULLSS. Il Giudice di primo grado aveva affermato che la normativa di settore non contiene una chiara incompatibilità in astratto tra la separazione fisica di una parte del laboratorio galenico e la restante parte della farmacia, né si ricava la necessità che per il corretto espletamento del servizio farmaceutico debba sussistere un collegamento fisico, oltre che funzionale, tra tutti i locali della farmacia, anche con quelli non accessibili al pubblico.

L’amministrazione ha proposto appello contro la sentenza di primo grado, lamentandone l’ingiustizia e l’erroneità, deducendo, in particolare, che la normativa di riferimento non consentirebbe, non solo nella ratio, ma nello stesso tenore letterale, di dislocare il laboratorio galenico – o parte di esso – altrove, distaccato dalla sede principale: “se il legislatore avesse voluto una tale ipotesi, l’avrebbe disciplinata espressamente”.

Secondo l’Azienda sanitaria appellante non sarebbero stati tenuti in considerazione la specialità del diritto farmaceutico rispetto alla disciplina comune che regola l’attività di impresa, l’interesse pubblico al corretto espletamento dell’attività ispettiva espletata dalla stessa autorità sanitaria, né il necessario contemperamento dell’interesse privato e di quello pubblico.

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello ritenendo infondate tutte le critiche alla sentenza impugnata: come rilevato dal primo giudice, “nessuna norma applicabile alla fattispecie contiene un espresso divieto a collocare in area separata dal locale della farmacia adibito alla vendita al pubblico il laboratorio adibito a preparazioni galeniche”.

La collocazione in altro luogo del laboratorio “supplementare” non sarebbe ostacolata neppure indirettamente dalla distanza tra i locali, poiché “le disposizioni del DM 18.11.2003, recanti le procedure di allestimento dei preparati magistrali o officinali, ove specificano che il laboratorio è collocato in un’area separata o separabile, lasciano intendere, al contrario, la possibilità di locali distinti e separati rispetto alla sede della farmacia, non ponendo limiti di distanza o altre condizioni preclusive legate alla distanza”.

Neppure gli artt. 110 e 119 del TULLSS, come ha ricordato il TAR, possono impedire l’utilizzo di locali separati: “il concetto di “locale annesso” (ove allocare provviste e dotazioni della farmacia) non può confondersi con quello di locale materialmente identico o incorporato, a parte ogni altra considerazione sul fatto che le norme citate prendono in considerazione il concetto ad altri fini. Così pure la richiesta presenza attiva del farmacista titolare non impedisce una organizzazione articolata mediante deleghe di competenze interne, come ben argomenta il primo giudice”.

Svolte queste argomentazioni il Collegio ha posto l’accento sul vero nodo della questione: l’apertura al pubblico del locale separato.

Questo è “elemento dirimente, nel senso che il criterio è dettato dall’esigenza della distribuzione contingentata delle sedi farmaceutiche in modo da garantire la presenza articolata e razionale del servizio sul territorio, a tutela sia degli utenti che degli operatori economici esercenti”.

Con questa sentenza, dunque, è stato affermato con chiarezza il principio secondo cui la farmacia non rappresenta un unicum fisico, quanto piuttosto funzionale, il che consente al farmacista di avvalersi di locali non fisicamente collegati e anche collocati fuori dalla sede di pertinenza, purché non accessibili al pubblico.


Valeria Lorenzetti

Nata a Magenta nel 1978, si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano nel 2002. Ha successivamente conseguito il Diploma di Specializzazione (indirizzo forense) presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Milano (2004). È avvocato dal 2006 (albo degli avvocati di Pavia - ex ordine degli avvocati di Vigevano).
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